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28 Marzo 2012 - Redazione
*** Agenda Liberale è un'idea, fortemente voluta, di Alberto Musy. |
| Un'azione di efficienza, non di classe |
| Scritto da Massimo Occhiena |
| Lunedì 18 Maggio 2009 |
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Sembra un gioco di prestigio: prima compare e poi scompare. È la class action all’italiana, quella contro le pubbliche amministrazioni. Che da un anno a questa parte il ministro Brunetta fa uscire dal cilindro, mentre la decisa opposizione delle amministrazioni e dei concessionari pubblici fa improvvisamente sparire. Il ministro ha più volte ribadito che è un punto qualificante della sua politica di riforma del settore pubblico. A volte, dai toni accesi che ne scaturiscono, pare trattarsi anche di una questione personale, che lo contrappone ai suoi oppositori. Prossima data annunciata è gennaio 2010. Stiamo a vedere. [continua su www.agendaliberale.it] Falso allarme Niente da fare, falso allarme. Neppure questa volta la class action nei confronti delle pubbliche amministrazioni ce l’ha fatta: il Consiglio dei ministri dello scorso 15 maggio l’ha stralciata dalla bozza del decreto attuativo della legge delega n. 15/2009, il cosiddetto decreto Brunetta. Il quale ministro su questa azione per la tutela giudiziale nei confronti delle inefficienze degli enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi ha puntato molto, così tanto che l’opposizione ne ha (invano) addirittura invocato le dimissioni. L’istituto in questione è complesso e, per la verità, dal punto di vista tecnico non può definirsi una vera e propria class action. Tipica del diritto statunitense (si pensi al film Erin Brockovich), questa è l’azione proposta da uno o più soggetti appartenenti a una «classe» per ottenere dal giudice una pronuncia (di solito risarcitoria), su una questione comune, i cui effetti sono goduti da tutti gli appartenenti alla classe estranei al processo, a meno che il singolo non dichiari di non volersene avvantaggiare, agendo in proprio. Il giudice è quello amministrativo, con competenza esclusiva e di merito. In un giudizio abbreviato (si seguono le regole dell’art. 23 bis della legge 1034/1971), i Tar e il Consiglio di Stato hanno cioè il potere di sindacare anche l’opportunità delle scelte amministrative e di ordinare l’adozione delle misure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o ai mancati adempimenti. In caso di perdurante inottemperanza, il giudice può nominare un commissario che provvederà al posto dell’ente inadempiente.
Un’azione utile, ma che da qui a gennaio 2010 può migliorare L’azione di efficienza è da salutare con favore laddove cerca di adeguare il nostro ordinamento giuridico alle reali necessità dei cittadini, pregiudicate non solo dagli atti illegittimi, ma anche e soprattutto dalle inefficienze degli enti e concessionari pubblici e da tutti i tristemente noti episodi di malamministrazione che riempiono le cronache.Tuttavia, essa desta alcune perplessità. La prima riguarda la limitazione dei soggetti passivi dell’azione che non siano amministrazioni ai soli «concessionari di servizi pubblici». Se strettamente intesa, questa locuzione rischia di ridurre in modo irragionevole la più ampia categoria dei «gestori di servizi pubblici», ossia delle società, pubbliche e private, con cui tutti i giorni i cittadini entrano in contatto e dal cui operato dipendono il rispetto e la soddisfazione dei loro diritti e bisogni fondamentali. 16 giugno 2009 |
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Sabato Sebastiano This paper fits in with those studies which, relying on a ‘Europeanization’ perspective, have tried to assess the influence that EU open coordination processes (Open method of coordination-OMC) can possibly produce o... Vai alla sezione |
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