Meglio dire la parola fine sul body rental che cancellare la somministrazione. Cancellare la somministrazione o, come da alcune parti si sente dire, cancellare la somministrazione specialistica, significherebbe riaprire la porta al bodyrental e, quindi, ritornare indietro sul piano della chiarezza dell'organizzazione delle relazioni industriali.

 

 

Intermediazione di manodopera e flessibilità del lavoro
Con l'introduzione della legge 30/03, c.d. «legge Biagi», il legislatore, nell'ottica di dare un forte impulso all'occupazione, ha introdotto elementi nuovi di flessibilità nell'impiego della manodopera.
La disciplina aveva regolamentato la somministrazione di manodopera ponendo l'accento sugli elementi che la distinguono dall'appalto di prodotti e servizi. In via del tutto esemplificativa, possiamo dire che nell'appalto di prodotti o di servizi, il committente richiede all'appaltatore l'esecuzione di un prodotto o di un servizio derivante dall'attività organizzativa e produttiva di quest'ultimo. Pertanto, l'appaltatore:


Tutte le volte in cui non sia possibile evidenziare questi tre concorrenti elementi dall'appalto di prodotti o di servizi ci si allontana, per avvicinarsi pericolosamente ad un appalto di "lavoratori", una delle modalità classiche con cui si realizza l'intermediazione di manodopera.
Va rilevato che, se da una parte, il legislatore punisce severamente l'illecita intermediazione sia in capo al fornitore che in capo all'utilizzatore, dall'altra il legislatore permette l'intermediazione se è effettuata da società che abbiano le caratteristiche previste dall'ordinamento (decreto legislativo 276/03) per poterla svolgere.
In altre parole il body rental oggi è regolamentato dalla legge Biagi; in tutti i casi in cui si utilizzano servizi di outsourcing che, per la modalità con cui sono organizzati presso l'impresa utilizzatrice, non possano in nessun modo considerarsi eterodiretti; tutte le volte in cui gli operatori sono forniti di mezzi di proprietà dell'impresa utilizzatrice e tutte le volte in cui la modalità con cui il servizio è retribuito (base oraria o giornaliera) rendono inesistente il rischio di impresa; in tutti questi casi la società committente e la società appaltatrice rischiano le sanzioni previste dal legislatore per l'intermediazione illecita e, bene farebbero, a ricorrere alla somministrazione di manodopera mediante le società di somministrazione generaliste o specialistiche.

Body rental o information technology?

È un dato interessante quello che rileva che l'unica agenzia specialistica in Italia abbia quale oggetto esclusivo l'information technology (vedi «Il Sole-24 Ore» del 6 febbraio 2006). Proprio in questo settore, infatti, è esploso ed è stato fino ad oggi tollerato il body rental. La fornitura di consulenza informatica solo in alcuni casi riveste le caratteristiche di cui si è prima detto, mentre nella maggior parte è un modo di assicurare una certa flessibilità alle imprese che hanno necessità di ricorrere a personale esperto di informatica.
Il precariato, in altri paesi europei, si combatte con le assunzioni a tempo indeterminato presso le agenzie di somministrazione, sono questi i soggetti che assicurano flessibilità alle imprese ed una piattaforma di sicurezza ai lavoratori. Nel mondo dell'information technology, poi, laddove si procedesse, da parte delle agenzie di somministrazione specialistiche all'assunzione a tempo indeterminato degli esperti informatici e dei programmatori, si garantirebbe la creazione di un nocciolo duro di consulenti informatici di valore pronti ad essere impiegati dalle società clienti senza alcuna preoccupazione sulla possibilità di integrarli nelle proprie strutture organizzative, senza alcuna necessità di dover garantire l'autonomia del personale interinale rispetto a quello interno.
Cancellare la somministrazione o, come da alcune parti si sente dire, cancellare la somministrazione specialistica, significherebbe riaprire la porta al body rental e, quindi, ritornare indietro sul piano della chiarezza dell'organizzazione delle relazioni industriali.