Nel corso dell’ultimo decennio abbiamo assistito ad una proliferazione di accordi internazionali in tema di lotta all’evasione fiscale e al riciclaggio. Si pensi in primis all’adesione alla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (MAAT) da parte di Svizzera, Austria, Lussemburgo, Singapore etc. Si consideri inoltre il Foreign Account Tax Compliance Act (il cosiddetto “FATCA”) entrato in vigore fra i “Big 5” UE (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) e gli Stati Uniti, nonché gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale stipulati nel corso del 2015 fra Italia, Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco.

Appare evidente che questo trend non è destinato ad arrestarsi, ma ad intensificarsi: l’era del segreto bancario è giunta ormai alla fine.

La stessa Unione Europea, con due direttive (la n° 16 del 2011 e la n° 107 del 2014), ha implementato la cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

Accanto alla strategia di contrasto all’evasione fiscale internazionale, fondata sullo scambio di informazioni, l’OCSE ha raccomandato l’adozione di iniziative legislative interne di incentivo alla collaborazione volontaria (voluntary disclosure) volta alla regolarizzazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero.

Francia, Belgio, Germania e Stati Uniti hanno provveduto in tempi brevi a varare provvedimenti normativi in tal senso, ottenendo ottimi risultati (nella sola Germania le istanze di regolarizzazione dal 2011 ad oggi ammontano a circa 47.000).

Alla luce del mutato clima internazionale, alcune banche estere, con riferimento ai rapporti intrattenuti con i propri clienti stranieri, stanno mettendo in atto quella che in Svizzera viene definita “strategia del denaro fiscalmente dichiarato” (Weissgeldstrategie):

  • restrizioni in merito ai prelievi in contanti;

  • restrizioni in merito ai bonifici (ammessi esclusivamente a favore di conti a nome del cliente presso banche situate in paesi OCSE);

  • invio di lettere ai clienti esteri recanti la richiesta di certificare la conformità agli obblighi fiscali nei relativi paesi di residenza;

  • chiusura d'imperio dei conti non in regola.

Anche l'Italia, con la Legge 186/2014, ha provveduto a normare la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero.

La voluntary disclosure italiana ruota attorno a 4 principi cardine: l'irretrattabilità, la spontaneità, la completezza e la veridicità.

Possono aderire alla procedura internazionale i soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi in tema di monitoraggio fiscale (cioè di compilazione del quadro RW presente nella dichiarazione dei redditi): le persone fisiche e gli enti non commerciali (e i soggetti assimilati a questi ultimi, ad esempio trust e fondazioni) fiscalmente residenti in Italia – anche presuntivamente o in uno solo degli anni accertabili dall'amministrazione finanziaria – che detengono attività all'estero.

E' molto importante chiarire il concetto di “detenzione” nell'ambito della procedura (così come delineato dall'Agenzia delle Entrata nella Circolare 10/E del 2015): ai fini della compilazione del quadro RW, la detenzione si concretizza in capo a tutti i soggetti che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentare i capitali esteri. L'amministrazione finanziaria si riferisce rectius a delegati e cointestatari: in questi casi la disponibilità si considera (salvo prova contraria) ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in parti uguali. La voluntary disclosure, dunque, potrà essere attivata anche da tali soggetti.

I benefici premiali offerti dalla procedura di emersione sono significativi:

  • esclusione della punibilità per i reati fiscali e di autoriciclaggio;

  • riduzione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale fino a un sesto del minimo;

  • riduzione delle sanzioni reddituali fino a un ottavo del minimo.

La localizzazione territoriale delle attività oggetto di regolarizzazione gioca un ruolo centrale nel delineare due aspetti chiave della procedura: gli anni oggetto di emersione e la quantificazione del costo complessivo della procedura.

Nel caso di attività detenute in Paesi white list e black list firmatari di accordi di trasparenza fiscale con il nostro Paese, le sanzioni previste sono significativamente ridotte ed il raddoppio dei termini di accertamento opera in funzione della presenza o meno di reati tributari.

Nel caso, invece, di capitali detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata (black list), le sanzioni si inaspriscono sensibilmente ed il raddoppio dei periodi accertabili opera sic et simpliciter.

Il delicato tema dei reati tributari, e del conseguente raddoppio dei termini di accertamento, sarà trattato dal tanto atteso D.Lgs. sulla “certezza del diritto” in materia tributaria (in attuazione della L. 23/2014, la cosiddetta Delega Fiscale), il cui iter di approvazione si sta rivelando particolarmente flemmatico.

Secondo la risposta fornita la scorsa settimana dal MEF in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati, a quattro mesi dal termine per aderire alla procedura (id est 30.09.2015), solo 1.836 contribuenti hanno presentato istanza per la voluntary disclosure. Le poche adesioni sono attribuibili alle incertezze che ancora gravano sull'applicazione della collaborazione volontaria e alla notevole lentezza del legislatore nel fornire risposte.

Del resto, il legislatore tributario ha sempre osservato scrupolosamente il motto che fu prima di Augusto e poi di Cosimo de’ Medici: festìna lente (affrettati lentamente).