Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 165827 del 29 dicembre 2015 sono state fissate le regole procedurali per consentire ai soggetti passivi IVA italiani di usufruire del “Cross Border Ruling”. Il Cross Border Ruling (o CBR) è un progetto pilota istituito dal Forum sull’IVA della Commissione Europea in virtù del quale gli operatori economici possono presentare quesiti in materia IVA relativi a fattispecie transnazionali complesse.

AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti passivi IVA che intendono effettuare operazioni transnazionali in uno o più degli Stati membri aderenti (Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, e Ungheria) possono presentare un’istanza di CBR avente ad oggetto il trattamento IVA applicabile alle transazioni che si intendono porre in essere. Qualora siano coinvolti due o più operatori economici, la richiesta è presentata da uno di essi anche per conto degli altri.

AMBITO OGGETTIVO E ISTANZA

L’istanza deve essere presentata al Settore Fiscalità Internazionale ed Agevolazioni della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione avviene mediante posta elettronica, indirizzando la richiesta alla casella dedicata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

La richiesta può essere redatta in italiano o in inglese e deve essere accompagnata dalla traduzione nella lingua ufficiale degli altri Stati membri coinvolti nelle operazioni transnazionali o nella lingua da questi accettata.

L’istanza è ammissibile solo se la fattispecie presenta le seguenti caratteristiche: (i) deve riferirsi ad una o più operazioni complesse; (ii) deve sollevare un aspetto transfrontaliero riguardante due o più Stati membri partecipanti al progetto pilota; e (iii) non può essere usata per richiedere informazioni di carattere generale.

Nel dettaglio, delle tre condizioni sopra descritte la prima è la più insidiosa per l’operatore economico, poiché non può essere oggetto di ruling una vicenda che abbia già trovato soluzione da parte della o delle Amministrazioni fiscali coinvolte, ovvero della giurisprudenza comunitaria. Il che richiede un preventivo approfondimento del caso materiale considerando che, solo a valle della ricerca negativa di una soluzione, la questione può definirsi “complessa” ai fini dell’ammissibilità della domanda.

Il secondo elemento riguarda il profilo transfrontaliero dell’oggetto del contendere: ora, considerando che l’IVA è applicata in funzione alternata del luogo di origine e del luogo di consumo, si renderà necessario in tal senso valutare la natura degli operatori (imprese ovvero consumatori finali) nonché le eventuali deroghe previste da ciascun Paese al fine di determinare correttamente il requisito della transnazionalità.

Ed infine, il terzo aspetto impone che la domanda del ruling non sia riferita a questioni di carattere ordinario quali, ad esempio, l’aliquota applicabile in uno Stato membro, ovvero il regime di esenzione, ovvero, ancora, le regole di fatturazione. Più in generale, la questione non deve riguardare situazioni specifiche riguardanti un altro Stato membro, ancorché esse siano in contrasto con la legislazione dell’altro Stato.

ASSENZA DI OBBLIGO DI RISULTATO

Rinviando alle Note Informative edite dalla Commissione Europea sulle altre modalità di presentazione della domanda, quanto agli effetti del ruling, il profilo più significativo è l’assenza di un obbligo di risultato, nel senso che gli Stati membri intervistati possono (ma non sono obbligati a) raggiungere un accordo sulla questione ad essi sottoposta. Se l’accordo viene raggiunto, il caso è, ovviamente, risolto. All’opposto, invece, il contribuente ha inutilmente sprecato il suo tempo, con l’ulteriore aggravante di doversi confrontare, a valle di una risposta negativa sull’accordo, sulla radicalizzazione della posizione dell’Amministrazione fiscale cui esso soggiace che, all’evidenza, non ha ritenuto di sacrificare la propria pretesa in favore di un’altra Amministrazione.

Si tenga presente che le risposte fornite dall’Amministrazione Finanziaria alle istanze presentate si intendono rese nell’ambito della generale attività di consulenza espletata dall’Agenzia delle Entrate.

Conseguentemente, non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente ex articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, ivi incluse le disposizioni in tema di termini per la risposta e formazione del silenzio assenso.

PROSPETTIVE FUTURE

I risultati del primo periodo di applicazione sperimentale non sono entusiasmanti, specie riguardo al numero esiguo di domande pervenute, ed ancor più esiguo di domande con risposta, come rileva la stessa Commissione Europea nell’interim report presentato in data 14 ottobre 2015 al VAT Forum.

Ciò nondimeno, lo strumento in analisi merita di essere sostenuto e divulgato, considerandone la potenzialità. La stessa Commissione Europea, in diverse occasioni, ha sostenuto l’opportunità e la necessità di non abbandonare il progetto e, anzi, di renderlo vincolante, in modo da rafforzarne l’effetto in punto di risultato nomofilattico.

Ma il punto principale è costituito dalla base giuridica del Cross Border Ruling, oggi inesistente, tanto che la partecipazione alla procedura è, allo stato, di natura semplicemente volontaria. Si tratta, quindi, di riconoscere a livello europeo la valenza del Cross Border Ruling e di proporlo come soluzione alternata (e preventiva) al contenzioso in materia di IVA.

Tale risultato è indubbiamente condivisibile, anche se di non facile raggiungimento.