Convegno 15 giugno 2004
La Camera Civile del
Piemonte e della Valle d'Aosta e il Centro Einaudi hanno organizzato a
Torino, il 15 giugno 2004, un convegno dal titolo "Il caso Microsoft,
fra economia e diritto".
Convegno 15 giugno 2004
La Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta e il Centro Einaudi hanno organizzato a Torino, il 15 giugno 2004, un convegno dal titolo "Il caso Microsoft, fra economia e diritto". Paolo Auteri (ordinario di Diritto industriale presso l'Università di Pavia) e Tommaso Valletti (associato di Economia presso l'Università di Londra e presso il Politecnico di Torino) hanno discusso la decisione con la quale la Commissione Europea ha condannato il colosso americano dell’informatica per abuso di posizione dominante. Auteri ha illustrato il contenuto della decisione, richiamando i principi di diritto e le norme comunitarie applicati dai Commissari europei, nonché i precedenti giurisprudenziali di riferimento. Valletti ha invece trattato gli effetti che la decisione potrebbe spiegare nei confronti dei mercati, partendo dalle peculiarità che caratterizzano il mercato dei software. È seguito un vivace dibattito, moderato da Anna Masera, giornalista de "La Stampa", cui hanno preso parte, tra gli altri, Alberto M. Musy, Fabio Bortolotti, Guido Jorio, Carlo Eligio Mezzetti, Marco Ricolfi e Domenico Sindico.
Una multa
pari a 497,2 milioni euro, l'obbligo di rendere pubbliche informazioni
sino ad ora gelosamente serbate, l'obbligo di modificare un proprio
prodotto e di immetterlo sul mercato: al termine di un quinquennio di
indagini, falliti i tentativi di trovare un accordo, la Commissione
Europea ha condannato Microsoft Corporation per abuso di posizione
dominante (1).
All’interno delle istituzioni dell’Unione
Europea, la Commissione è l'organo cui è affidato il compito di
garantire la corretta applicazione delle norme comunitarie dettate in
materia di tutela della concorrenza (2). In
particolare, la Commissione è tenuta a vigilare sugli accordi, le
decisioni e le pratiche concordate che siano lesive del gioco
concorrenziale (art. 81 Tratt. CE), nonché sugli abusi di posizione
dominante da parte delle imprese (art. 82 Tratt. CE).
Lo strapotere
di cui gode Microsoft nel mercato dei software è, come noto, frutto
della diffusione planetaria del sistema operativo Windows, programma
installato su oltre il 95% dei personal computer di tutto il mondo. La
decisione della Commissione tuttavia, pur avendo un impatto decisivo su
tutta la posizione di mercato della società di Seattle, si è
concentrata – come vedremo – su due aspetti particolari delle strategie
di vendita e produzione della software house americana.
Il primo
comportamento di Microsoft vagliato dalla Commissione riguarda il
mercato dei c.d. "sistemi operativi per server per gruppi di lavoro".
Si tratta dei programmi che permettono il funzionamento delle reti di
computer di piccole e medie dimensioni (chiamati anche "server di
fascia bassa"), programmi che gestiscono, tra l'altro, la condivisione
di file e banche dati tra più operatori, l'utilizzo comune di software
e di periferiche hardware (ad es. una stampante), lo scambio di
messaggi di posta tra gli utenti della rete. In pratica, i sistemi
operativi cui è affidato il funzionamento delle reti interne ormai
diffuse in tutte le aziende e in tutti gli uffici (compresi gli studi
legali) (3). Microsoft è stata accusata dalle software house
concorrenti di voler abusivamente sfruttare la propria posizione di
dominio assoluto nel mercato dei sistemi operativi destinati all’utente
finale (il sistema Windows) per accaparrarsi un’analoga posizione di
dominio nel mercato dei sistemi operativi per server di fascia bassa.
In particolare, Microsoft si sarebbe sempre rifiutata di condividere
con i concorrenti le informazioni necessarie al fine di sviluppare
software di rete in grado di interagire efficientemente con Windows
(ossia con il sistema operativo installato sulla quasi totalità dei
computer dei singoli operatori connessi alla rete).
L'annosa querelle
risale alla denuncia presentata da Sun Microsystem nel 1998. Dopo aver
iniziato la propria inchiesta nel febbraio del 2000, il Commissario
europeo Mario Monti ha poi esteso l'indagine della Commissione al
settore dei lettori multimediali (i c.d. "media player"), ossia alle
applicazioni che permettono all'utente di riprodurre file multimediali
(come video, brani musicali ecc.). Con riferimento a questo specifico
settore di mercato, la pratica anticoncorrenziale di cui Microsoft è
stata chiamata a rispondere consiste nell'aver abbinato il proprio
Windows Media Player con il sistema operativo Windows 2000. In tal modo
gli utenti, acquistando il sistema operativo e trovando abbinato allo
stesso il lettore multimediale di Microsoft, sarebbero disincentivati
dall'acquistare i lettori multimediali dei produttori concorrenti (4).
La condotta relativa ai sistemi operativi per server è stata ritenuta
una pratica abusiva consistente "nel limitare la produzione, gli
sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori" e, quindi,
vietata ai sensi dell'art. 82, II comma, lettera b) Tratt. CE. È
interessante notare come i Commissari europei abbiano ritenuto
applicabile una norma (volta a sanzionare gli "abusi di posizione
dominante") in relazione a un mercato – quello dei sistemi operativi
per server – in cui Microsoft non occupa una "posizione dominante".
Tuttavia, come la Corte di Giustizia ha già avuto modo di statuire nel
noto precedente Tetra Pak, è possibile che l'art. 82 trovi applicazione
al fine di sanzionare i comportamenti posti in essere, dal soggetto che
sia monopolista, in relazione agli altri mercati collegati, ancorché
non dominati (5).
Con riferimento al mercato dei media player, invece, la
condotta di Microsoft è stata ritenuta lesiva del disposto di cui alla
lettera d) dell’art. 82 Tratt., norma che sanziona le pratiche che
consistono "nel subordinare la conclusione dei contratti
all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni
supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi". Si tratta
della pratica nota come tying (o bundling) con la quale
l’imprenditore tenta di sfruttare la capacità attrattiva di un proprio
prodotto imponendo ai propri clienti l’acquisto, unitamente al prodotto
"forte", di un prodotto complementare (6).
Il caso deciso
dalla Commissione presenta dunque, sotto questo punto di vista, forti
analogie con il procedimento antitrust che ha interessato negli Stati
Uniti il colosso informatico. In quella sede Microsoft era stata,
infatti, posta sotto accusa per la vendita del browser Internet
Explorer unitamente al sistema operativo Windows 95 (7).
È
interessante rilevare come il divieto legislativo in questione sia
ritenuto irragionevole dagli studiosi dell’analisi economica del
diritto. Gli economisti (e in particolare gli esponenti della Scuola di
Chicago) ritengono infatti che tali pratiche non attribuirebbero alcun
vantaggio all’imprenditore, in quanto non sarebbe possibile per
l’impresa dominante ottenere due volte (una prima volta sul mercato
dominato, una seconda volta su quello "complementare") un profitto
facendo leva su di un’unica componente monopolistica (8).
Nonostante le perplessità degli economisti, il divieto ha tuttavia
trovato puntuale applicazione da parte della giurisprudenza comunitaria
ed è stato ribadito con determinazione nella decisione della
Commissione (9).
Un ulteriore aspetto della decisione
che offre importanti spunti di riflessione è senz’altro rappresentato
dalla tipologia delle sanzioni comminate dalla Commissione. Al di là
della sanzione pecuniaria (senz’altro ingente in termini assoluti, ma
non così impattante sui grandi numeri del bilancio del colosso
americano) (10), assumono particolare rilievo (i)
l’obbligo di comunicare le informazioni relative ai dati che consentono
ai server per gruppi di lavoro dei concorrenti di raggiungere una
completa interoperatività con Windows, nonché (ii) l’obbligo di
offrire al mercato una versione del sistema operativo Windows privo di
Windows Media Player. La Commissione non si è dunque limitata a una
condanna pecuniaria e una inibitoria, ma ha altresì imposto a Microsoft
specifici obblighi di facere.
L’ordine di comunicazione sub (i)
si riferisce alla documentazione relativa alle sole interfacce
(necessarie per permettere ai sistemi operativi per server dei
concorrenti di dialogare con Windows) e non ai codici sorgente, al fine
di garantire a Microsoft la tutela dei propri diritti di proprietà
intellettuale sul sistema operativo; in ogni caso, la Commissione ha
ritenuto che, qualora tali informazioni fossero protette da intellectual property’s rights,
Microsoft avrebbe diritto a un equo indennizzo. I diritti di proprietà
intellettuale, votati ad attribuire un’esclusiva all’avente diritto, e
il diritto antitrust, cui è invece affidato il compito di
scongiurare l’assunzione di illegittime posizioni di privilegio, paiono
presentarsi in reciproco potenziale contrasto. Tanto la dottrina quanto
la giurisprudenza sono infatti da anni alla ricerca di un difficile
bilanciamento degli interessi tutelati dai due sistemi normativi
(l’incentivo all’innovazione da un lato, la tutela del gioco
concorrenziale a vantaggio dei consumatori dall’altro) (11).
Con particolare riferimento alla condivisione di informazioni, la Corte
di Giustizia ha già da tempo ritenuto che (al concorrere di particolari
condizioni) possa costituire condotta abusiva il rifiuto di fornire
informazioni opposto – avvalendosi delle disposizioni nazionali sul
diritto d’autore – ad altri imprenditori, al fine di ostacolare
l’emergere di un prodotto nuovo (12).
La decisione della
Commissione appare lungamente motivata e ricca di richiami ai
precedenti della Corte di Giustizia, dai quali traspare la forte
volontà dei Commissari di pronunciare un provvedimento in grado di
reggere all’inevitabile appello del colosso americano. Essa tuttavia
lascia aperti molti interrogativi circa la compatibilità con il diritto
antitrust europeo della posizione di dominio dei mercati occupata da
Microsoft.
La condanna subita da Microsoft è circoscritta a due
settori particolari e ristretti della strategia di mercato della
software house di Seattle. Non si è ancora giunti a mettere
direttamente in discussione quello che viene percepito da molti come il
vero punto critico, ossia la posizione di dominio di cui gode
Microsoft, grazie al prodotto Windows, nel mercato dei sistemi
operativi. Sotto questo aspetto, comunque, i principi dettati dai
Commissari europei rappresentano senz’altro un importante passo in
avanti. Si pensi, ad esempio, alle conseguenze di non poco momento che
potrebbe assumere la statuizione relativa ai media player, qualora si
intendesse estendere i principi dettati dalla Commissione alle
applicazioni che vengono oggi vendute unitamente al sistema operativo
(prima fra tutte il browser internet).
(1) Si
tratta della decisione C(2004)900 final, Commission Decision of
24.03.2004 relating to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty
(Case COMP/C-3/37.792 Microsoft); sul punto cfr. anche il comunicato di
sintesi della Commissione Europea (Comunicazione della Commissione
IP/04/382 del 24.3.2004).
(2) Le competenze della
Commissione, così come gli aspetti procedurali, sono stati regolati (in
attuazione dell'art. 83 del Trattato) dal Regolamento n. 17/1962 (vera
e propria pietra miliare del diritto processuale antitrust
comunitario), sostituito a decorrere dal 1° maggio 2004 dal Regolamento
n. 1/2003, per il commento del quale si veda Ghidini e Panucci, Le controversie in materia di antitrust alla luce del diritto comunitario n. 1/2003, in Dir. Ind., 2004, 61.
(3) Secondo
la Commissione, "Microsoft Corporation has infringed Article 82 of the
Treaty and Article 54 of the EEA Agreement by: (a) refusing to supply
the Interoperability Information and allow its use for the purpose of
developing and distributing work group server operating system
products, from October 1998 until the date of this Decision".
(4) Secondo
la Commissione, "Microsoft Corporation has infringed Article 82 of the
Treaty and Article 54 of the EEA Agreement by: (b) making the
availability of the Windows Client PC Operating System conditional on
the simultaneous acquisition of Windows Media Player from May 1999
until the date of this Decision".
(5) Cfr. Corte di
Giustizia delle Comunità europee, sentenza del 14.11.1996, causa
C-333/94, Tetra Pak International SA c. Commissione, in Foro it., 1997, IV, c. 71 con nota di Bastianon, Il caso "Tetra Pak II" e l'art. 86: dallo sfruttamento abusivo per estensione alla posizione dominante per relationem.
(6) Il divieto si fonderebbe sulla c.d. "teoria della leva"; cfr. Denozza, Antitrust, Bologna, 1988, 101.
(7) Cfr.
la pronuncia della Corte Federale di Appello degli Stati Uniti
d’America (28.6.2001, Stati Uniti d’America v. Microsoft Corp.),
commentata da Colangelo, Microsoft e i vecchi dilemmi dell’antitrust, in Foro it., 2001, IV, 379.
(8) Cfr. Ricolfi, Antitrust, in Abriani, Cottino, Ricolfi, Diritto industriale, vol. II del Trattato di diritto commerciale
diretto da G. Cottino, Padova, 2001, 741 (cfr., con particolare
riferimento alla dottrina statunitense, gli autori ivi citati alla nota
165).
(9) Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità
europee, sentenza del 3.10.1985, CBEM v. Compagnie Luxembourgeoise de
Télédiffusion, causa 311/84, in Riv. dir. comm., 1987, II con nota di Ubertazzi, Il caso "Telemarketing".
b>(10) È stato stimato che corrisponderebbe per Microsoft a circa quindici giorni di ricavi.
(11) Sul punto cfr. Sarti, Circolazione dei prodotti brevettati e diritto antitrust, in Diritto Antitrust italiano. Commento alla legge 10.10.1990, n. 287, a
cura di Frignani, Pardolesi, Patroni Griffi e Ubertazzi, Bologna, 1993,
419. Si veda anche il volume di recente pubblicazione di AA.VV., Proprietà intellettuale e concorrenza. Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, Milano, 2004.
(12) Cfr.
Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza del 6.4.1995, Radio
Telefis Eireann e altro c. Magill TV Guide, causa 241/1995, in Riv. dir. ind., 1996, II, 115 nota di Levi.
(13) La
pressione delle Autorità Antitrust nei confronti della software house
americana continua ad aumentare: dopo le iniziative statunitensi ed
europee, anche le Autorità giapponesi stanno indagando sulla posizione
Microsoft.