Osservatorio Europa (2000)
Nel generale scontento dei rappresentanti di molti governi, dei parlamenti nazionali ed europeo, dei commentatori, le quasi interminabili negoziazioni del Vertice di Nizza del 7-10 dicembre scorso hanno comunque portato alla stesura dell'omonimo Trattato.
La scontata proclamazione della Carta dei Diritti è stata il passo avanti più importante, insieme all'inserimento nell'acquis communautairedelle c.d. "cooperazioni rafforzate".
Tuttavia, i left-overs di Amsterdam non potevano non essere affrontati, in particolare il problema del sistema di voto in seno al Consiglio, la composizione della Commissione e del Parlamento in vista del prossimo allargamento. Le soluzioni trovate a Nizza sono però esse stesse transitorie, tant'è che nelle dichiarazioni finali annesse al Trattato si trova delineata la procedura che "al più tardi nel corso del Vertice di Laeken/Bruxelles del dicembre 2001" dovrà concludersi per dare alle istituzioni europee la capacità di accogliere i nuovi paesi.
Le cooperazioni rafforzate
Il tema delle cooperazioni rafforzate richiama contemporaneamente i concetti di "nucleo duro", lanciato nei primi anni novanta dalla Germania di Kohl, quello dell'optingout, utilizzato da Gran Bretagna e Danimarca per chiamarsi fuori dall'Unione economica e monetaria e dai protocolli sociali del Trattato di Maastricht, quello dell'Europa "à la carte", sempre di genia britannica, e l'Europa a geometria variabile proposta da Delors.
La sostanza di queste cooperazioni rafforzate consiste nella possibilità, ammessa dal nuovo Trattato, che alcuni Stati membri, nel numero minimo di 8, possano utilizzare le istituzioni dell'Unione e le procedure previste dal Trattato per integrarsi maggiormente rispetto agli altri membri dell'Unione.
La procedura per avviare dette cooperazioni risulta alquanto complessa ed è mirata alla salvaguardia della lettera e della sostanza dei principi che governano la costruzione europea, in modo che non si attivino cooperazioni rafforzate tali da mettere in pericolo i risultati raggiunti nell'ambito dell'integrazione europea o da risultare devianti rispetto agli obiettivi generali che gli attuali 15 si sono dati. Id est: la direzione non cambia, aumenta la velocità.
Il rilievo delle cooperazioni rafforzate consiste nella possibilità che si offre ad un gruppo di Stati di aggirare su molte questioni la forca caudina del diritto di veto. In sostanza la nuova procedura dovrebbe consentire di evitare estenuanti e sterili negoziazioni dovute alla necessità di accontentare tutti; situazione che, nell'ottica del futuro allargamento dell'Unione, ne avrebbe resa certa la paralisi. Ovviamente ciascuna cooperazione rafforzata rimane aperta alla successiva partecipazione di Stati che inizialmente abbiano deciso di restarne fuori. In ciò si può intravedere una sorta di opting out rovesciato.
Il sistema di voto, la composizione della Commissione e del Parlamento europeo
Il Vertice di Nizza doveva preparare le istituzioni europee ad accogliere l'ingresso dei paesi destinati ad iniziare, a partire dal 2004, l'allargamento dell'Unione. Nelle speranze dei più ottimisti questo doveva significare una generalizzazione del voto a maggioranza (semplice e qualificata) in seno al Consiglio; il superamento del principio di eguale rappresentanza degli Stati nell'ambito della Commissione e una riponderazione della rappresentanza nazionale nel Parlamento europeo.
In parte il nuovo Trattato ha risposto a queste esigenze, ma si può affermare, con buona pace dei suoi negoziatori, che non si è andati al di là dello stretto indispensabile.
Per quel che riguarda l'estensione del voto a maggioranza, questo è stato contenuto al massimo e non ha interessato il nodo cruciale della PESC, mentre, per quel che riguarda la politica commerciale, il nuovo articolo 133 continua a richiedere votazioni unanimi del Consiglio.
Correlativamente, il sistema di ponderazione necessario a determinare le nuove maggioranze qualificate è un esempio di rara complessità: le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 258 voti che esprimano il favore della maggioranza dei membri quando debbono essere prese su proposta della Commissione.Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 258 voti che esprimano il favore di almeno due terzidei membri.